L.R. 21 ottobre 1997, n. 30 (1).

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (1-bis).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 ottobre 1997, n. 52.

(1-bis) Legge modificata con L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», di seguito indicata come «legge statale», disciplina:

a) la regolamentazione della riscossione, accertamento, contenzioso, rimborsi e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24 della legge statale;

b) la regolamentazione delle modalità di devoluzione alle Province, della quota spettante in ragione del gettito riferito alle discariche ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia;

c) la istituzione di un «fondo destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e altre finalità» nonché per «investimenti di tipo ambientale», come previsto dall'art. 3, comma 27 della legge statale.

 

 

Art. 2

Oggetto del tributo.

 

1. Il tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24 della legge statale, si applica ai rifiuti di cui alla normativa statale vigente compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discarica;

b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

 

 

Art. 3

Soggetti passivi.

 

1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto:

a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

b) dal gestore di impianti di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

 

 

Art. 4

Soggetti obbligati in solido.

 

1. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione Umbria, Ufficio difesa del suolo, ambiente natura e infrastrutture, entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15.

 

 

Art. 5

Base imponibile.

 

1. Ai fini della presente legge, la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni e registrazioni effettuate negli appositi registri di carico e scarico previsti dalla vigente normativa statale e regionale. I gestori degli impianti debbono annotare nei suddetti registri, tenuti ai sensi di legge, le quantità e la tipologia dei rifiuti conferiti in discarica e i dati figuranti nei formulari di identificazione dell'avvenuto trasporto.

 

 

Art. 6

Imposta e determinazione del tributo.

 

1. L'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) lire 2 (due) al chilogrammo per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

b) lire 10 (dieci) al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;

c) lire 50 (cinquanta) al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.

3. Il tributo è determinato secondo il disposto dell'art. 3, comma 29 e 40 della legge statale.

4. I rifiuti conferiti in discariche dotate di sistemi per il recupero energetico sono equiparati, ai fini della determinazione del tributo, a quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discariche esercitate, ai sensi della vigente normativa, in forza di ordinanze contingibili ed urgenti, equivale allo stoccaggio dei rifiuti conferiti in discarica autorizzata.

 

 

Art. 7

Delega alle Province.

 

1. Le funzioni relative alla riscossione del tributo, nonché del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono delegati alla Provincia nel cui territorio sono ubicati le discariche e gli impianti di cui all'art. 2.

2. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci.

3. Il tributo corrisposto dai soggetti passivi, al netto di quanto di spettanza della Provincia e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi diritto come previsto dal successivo comma 5, è versato dalle Province su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione con scadenza:

a) 31 maggio, per i depositi del primo trimestre;

b) 31 agosto, per i depositi del secondo trimestre;

c) 30 novembre, per i depositi del terzo trimestre;

d) 28 febbraio, per i depositi del quarto trimestre.

4. Le somme derivanti dal recupero d'imposta sono versate dalle Province alla Regione, per la parte di spettanza, entro il mese successivo a quello di riscossione.

5. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Provincia competente per territorio, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti.

6. Le Province sono tenute a produrre annualmente alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sullo stato di attuazione della presente delega contenente:

a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno di riferimento;

b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale, con l'indicazione della data di effettiva apertura per le nuove autorizzazioni;

c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo e l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;

d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui al comma 27 dell'art. 3 della legge statale.

 

 

Art. 8

Modalità di versamento.

 

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 30 della legge statale, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito commisurato ai quantitativi conferiti in ciascun trimestre solare, alla Provincia competente per territorio, con l'obbligo di indicazione della causale.

2. Il tributo, determinato ai sensi dell'art. 6, comma 2, è versato arrotondando l'importo dovuto alle 500 (cinquecento) lire superiori.

 

 

Art. 9

Presentazione della dichiarazione.

 

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti passivi debbono produrre una formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:

a) denominazione, sede, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta e generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento regolarmente autorizzati;

c) quantità annuali complessive dei rifiuti conferiti, suddistinti per ciascuna tipologia di rifiuto, indicando, altresì, il trimestre dell'avvenuto conferimento in discarica o nell'impianto di incenerimento;

d) quantità annuali di fanghi conferiti, suddistinti per settore produttivo di provenienza;

e) indicazione specifica di tutti i versamenti trimestrali effettuati nell'anno di riferimento.

2. La dichiarazione è presentata alla Provincia territorialmente competente, che provvede tempestivamente ad inviarne copia alla struttura regionale competente in materia di tributi. In caso di spedizione con raccomandata postale fa fede, per la data di presentazione, il timbro apposto dall'ufficio accettante.

3. Lo schema della dichiarazione da utilizzare contenente le istruzioni per la compilazione, è approvato dalla Giunta regionale.

4. Le dichiarazioni tempestivamente presentate ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante o difformi dallo schema, di cui al comma 3, sono da considerarsi nulle e quindi sanzionabili in quanto omesse, se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione.

 

 

Art. 10

Sanzioni.

 

1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la pena pecuniaria da tre a sei volte il tributo relativo a ciascuna operazione.

2. Per l'omessa dichiarazione ovvero la presentazione di essa con indicazioni inesatte o infedeli si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 (duecentomila) a lire 1.000.000 (un milione).

3. Per l'omesso insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o versato tardivamente. Se il ritardo, nel versamento del tributo, non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà.

4. Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato dei rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre volte il tributo medesimo.

5. L'irrogazione delle sanzioni, di cui alla presente legge, prescinde dalla eventuale applicazione delle specifiche sanzioni di cui alle norme statali vigenti; parimenti permangono invariati gli obblighi alla bonifica e alla rimessa in ripristino dell'area utilizzata come discarica abusiva, a prescindere dalle violazioni tributarie.

 

 

Art. 11

Accertamento e definizione delle violazioni.

 

1. Le violazioni della presente legge sono constatate dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 3 comma 33, della legge statale.

2. Gli agenti di cui al comma 1 redigono apposito verbale che dovrà essere trasmesso con tempestività a cura degli uffici dai quali dipendono, all'ufficio provinciale competente in materia di tributi.

3. L'amministrazione provinciale, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario responsabile per l'organizzazione e la gestione del tributo, con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione con l'invito al pagamento è notificata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Nel caso in cui dagli atti di ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuate d'ufficio con le modalità di cui al comma 3.

5. Nei casi in cui in sede di verifica, non sia possibile rilevare l'esatta quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati nel periodo di riferimento delle registrazioni, il tributo è commisurato alla quantità complessiva dei rifiuti presenti in discarica. La determinazione del quantitativo complessivo è rimessa a specifica stima peritale, immediatamente disposta dalla Provincia con onere a carico del gestore. Analogo accertamento peritale viene disposto nel caso di discariche abusive.

 

 

Art. 12

Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo.

 

1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione sia per il contenzioso tributario che amministrativo si procederà alla riscossione coattiva con le maggiorazioni previste mediante iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli art. 63 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 «

Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657» e successive modificazioni.

 

 

Art. 13

Decadenza e rimborsi.

 

1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, con istanza in carta semplice, a mezzo raccomandata a.r., diretta al Presidente della Provincia competente per territorio, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento.

2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.

 

 

Art. 14

Norma finanziaria.

 

1. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con il capitolo n. 155 denominato «Imposta regionale sui rifiuti solidi e fanghi palabili» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo è dovuta alle Province in ragione del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia. Ciascuna Provincia è autorizzata a trattenere tale quota all'atto del versamento alla Regione delle quote di spettanza regionale.

3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge statale è istituito nel bilancio regionale 1997 il fondo denominato: «Fondo per interventi destinati a favorire la minore produzione di rifiuti nonché per investimenti di tipo ambientale», alimentato dal 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province ai sensi del precedente comma 2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima

deliberazione viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, determinata in misura pari al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.

4. A titolo di concorso nelle spese della delega previste dalla presente legge la Regione riconosce, inoltre, alle Province una quota pari al 5 per cento del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei commi 2 e 3. Il riparto di detta quota è disposto dalla Giunta regionale d'intesa con le Province sulla base dei criteri di cui al comma 2.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale 1997, i seguenti stanziamenti sia in termini di competenza che di cassa:

a) lire 400.000.000 per le finalità di cui al precedente comma 2, con iscrizione all'esistente cap. 5111;

b) lire 720.000.000 per le finalità di cui al precedente comma 3 con iscrizione al cap. 5112 di nuova istituzione denominato: «Fondo per interventi destinati a favorire la minore produzione di rifiuti nonché per interventi di tipo ambientale»;

c) lire 144.000.000 per le finalità di cui al precedente comma 4 con iscrizione al cap. 853 di nuova istituzione denominato: «Concorso della Regione nella spesa per la gestione della delega da parte delle Province in materia di tributo speciale sulle discariche».

6. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 1.264.000.000 di cui al comma 5 si fa fronte con pari disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

7. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

8. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa di cui al precedente comma 5 sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della citata legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 15

Norme transitorie e finali.

 

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento ai sensi della legislazione vigente in materia, comunicano agli uffici competenti in materia di tributi della Regione e di ciascuna Provincia le autorizzazioni già rilasciate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'anno 1997 il tributo, ai sensi dell'art. 3, comma 38 della legge statale, è dovuto nella misura minima.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 4, relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 3, comma 32 della legge statale, sono esentati dalle responsabilità qualora gli stessi abbiano provveduto entro il 30 giugno 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 38 della legge statale, alla relativa denuncia.

4. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali in materia.